Abbiamo scritto tanto, e quindi non ripeterò quel che già è scritto.
Ma un riferimento, che è anche un auspicio, mi sento di farlo, ricordando che il 17 maggio del 2013 questa stessa Sezione Civile, ovviamente in diversa composizione, ha aperto la strada alla giustiziabilità della normativa elettorale, rimettendo le questioni allora sollevate alla valutazione della Corte Costituzionale, che poi, con la sentenza n. 1-2014 ha affermato un principio di ordine generale, quello della necessaria ragionevolezza di ogni normativa, ma anche alcuni principi specifici alla materia elettorale e che devono quindi presiedere a qualsiasi legge elettorale che voglia essere conforme alla nostra Costituzione, ed in particolare:
- il principio del minore sacrificio possibile per la rappresentanza,
- il principio della massima possibile eguaglianza degli effetti del voto,
- il principio della massima possibile libertà dell’elettore nella scelta dei suoi rappresentanti;
- il principio della massima possibile prevedibilità degli effetti del voto.
Quella stessa sentenza ha infine stabilito che la normativa di risulta dell’allora legge elettorale n. 270-2005 (spregiativamente denominata “porcellum”), una volta depurata delle parti dichiarate incostituzionali, era tale da assicurare la vigenza di una legge elettorale immediatamente applicabile, sulla cui base sarebbe stato possibile eleggere il nuovo Parlamento, anche consentendo all’elettore di esprimere una o più preferenze previa una semplice modifica della scheda elettorale che poteva essere decisa attraverso interventi normativi secondari.
Se si fossero seguiti i suggerimenti della Consulta avremmo avuto da allora una normativa elettorale perfettamente costituzionale, gli elettori avrebbero potuto avere la facoltà di scegliere i propri parlamentari e ci saremmo risparmiati un decennio di contenziosi elettorali con alterne sorti.
il Legislatore si è invece messo in mezzo e, dimenticando quei suggerimenti, si è inventato altri sistemi elettorali, anch’essi parzialmente incostituzionali, come l’italicum, già censurato con la sentenza 35-2017 e mai applicato, e poi il rosatellum, che è ora all’attenzione di codesta Corte e che auspichiamo possa, grazie a voi, trovare la strada della consulta.
Grazie per l’attenzione.